Art. 13.
(Reclutamento).

      1. Il personale del Dipartimento e dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che sono giudicati idonei a seguito di procedure di selezione effettuate sulla base di criteri predefiniti in relazione alle funzioni che sono destinati a svolgere. Le procedure di selezione sono effettuate periodicamente sulla base del piano di fabbisogno di personale predisposto dal Dipartimento e sono dirette ad individuare un numero di idonei non inferiore al triplo del fabbisogno effettivo di personale.
      2. Il personale idoneo è scelto e trasferito alle esclusive dipendenze del Dipartimento e dei Servizi su domanda del direttore del Dipartimento o del Servizio interessato.

 

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      3. Nei limiti massimi pari al 10 per cento della dotazione organica si può procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato o indeterminato di personale esterno mediante selezioni pubbliche volte all'acquisizione di specifiche professionalità non reperibili nell'ambito delle amministrazioni.
      4. In nessun caso il Dipartimento e i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.
      5. La consistenza dell'organico del Dipartimento e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, dal Presidente del Consiglio dei ministri su parere conforme del CISI e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Dipartimento e dei Servizi non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.
      6. Il Dipartimento e i Servizi possono utilizzare, con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri della difesa e dell'interno, e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.
      7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del CISI, acquisito il parere del Comitato parlamentare da rendere entro trenta giorni dalla richiesta oltre i quali se ne può prescindere, è adottato un regolamento per il reclutamento, la formazione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto al Dipartimento e ai Servizi. Il regolamento precisa le modalità di composizione delle commissioni incaricate di procedere alle selezioni di cui al
 

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presente articolo, assicurando un'adeguata presenza di componenti esperti estranei all'amministrazione dei servizi, criteri e procedure di deroga al limite di personale esterno da assumere ai sensi del comma 3, il limiti massimi di tempo in cui il personale può essere impiegato nei servizi.